Trattato›Titolo V
Art. J.1
11 / 99In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.1.
1. L'Unione e i suoi Stati membri stabiliscono ed attuano una politica estera e di sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo ed estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
2. Gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono i seguenti:
- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell'indipendenza dell'Unione;
- rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. L'Unione persegue tali obiettivi:
- instaurando una cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la condotta della loro politica, conformemente alle disposizioni dell'articolo J.2;
- realizzando gradualmente, in conformità delle disposizioni dell'articolo J.3, azioni comuni nei settori in cui gli Stati membri abbiano in comune interessi rilevanti.
4. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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