Art. 52 · Scambio di banconote in valute comunitarie
ProtocolloCapo IX

Art. 52

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Scambio di banconote in valute comunitarie

In vigore dal 25 nov 1992
Scambio di banconote in valute comunitarie In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle Banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-52