Art. 51 · Deroga all'articolo 32
ProtocolloCapo IX

Art. 51

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Deroga all'articolo 32

In vigore dal 25 nov 1992
Deroga all' 51.1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il Consiglio direttivo decide che l'applicazione dell' del presente statuto comporta notevoli modifiche nelle situazioni di reddito relative delle Banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all' viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario dopo l'inizio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio finanziario successivo. 51.2. L'.1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'inizio della terza fase.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-51