Protocollo›Capo IX
Art. 48
68 / 99Disposizioni transitorie per il capitale della BCE
In vigore dal 25 nov 1992
Disposizioni transitorie per il capitale della BCE
Conformemente all'.1, a ciascuna Banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-48