Art. 47 · Responsabilità del Consiglio generale
ProtocolloCapo IX

Art. 47

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Responsabilità del Consiglio generale

In vigore dal 25 nov 1992
Responsabilità del Consiglio generale 47.1. Il Consiglio generale: - svolge i compiti previsti all'; - partecipa alle funzioni consultive di cui agli .1. 47.2. Il Consiglio generale concorre: - alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'; - alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'; - alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell' come previsto all'.4; - all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell' come previsto all'.4; - alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'. 47.3. Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato. 47.4. Il Consiglio generale è informato dal Presidente della BCE in merito alle decisioni del Consiglio direttivo.
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