Protocollo›Capo IX
Art. 47
67 / 99Responsabilità del Consiglio generale
In vigore dal 25 nov 1992
Responsabilità del Consiglio generale
47.1. Il Consiglio generale:
- svolge i compiti previsti all';
- partecipa alle funzioni consultive di cui agli .1.
47.2. Il Consiglio generale concorre:
- alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all';
- alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all';
- alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell' come previsto all'.4;
- all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell' come previsto all'.4;
- alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'.
47.3. Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato.
47.4. Il Consiglio generale è informato dal Presidente della BCE in merito alle decisioni del Consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-47