Art. 46 · Regolamento interno del Consiglio generale
ProtocolloCapo IX

Art. 46

66 / 99

Regolamento interno del Consiglio generale

In vigore dal 25 nov 1992
Regolamento interno del Consiglio generale 46.1. Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente della BCE. 46.2. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale. 46.3. Il Presidente prepara le riunioni del Consiglio generale. 46.4. In deroga all'.3, il Consiglio generale adotta il proprio regolamento interno. 46.5. Le funzioni del Segretariato del Consiglio generale sono svolte dalla BCE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-46