Protocollo›Capo IX
Art. 44
64 / 99Compiti transitori della BCE
In vigore dal 25 nov 1992
Compiti transitori della BCE
La BCE assume quei compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase.
La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 109 K del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-44