Art. 44 · Compiti transitori della BCE
ProtocolloCapo IX

Art. 44

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Compiti transitori della BCE

In vigore dal 25 nov 1992
Compiti transitori della BCE La BCE assume quei compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase. La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 109 K del trattato.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-44