Protocollo›Capo IX
Art. 43
63 / 99Disposizioni generali
In vigore dal 25 nov 1992
Disposizioni generali
43.1. Una deroga di cui all'articolo 109 K, paragrafo 1 del trattato comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1., 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52.
43.2. Le Banche centrali degli Stati membri con una deroga, come specificato nell'articolo 109 K, paragrafo 1 del trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.
43.3. Conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 4 del trattato l'espressione "Stati membri" equivale a "Stati membri senza deroga" nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2, 19, 34.2 e 50.
43.4. L'espressione "Banche centrali nazionali" equivale a "Banche centrali degli Stati membri senza deroga" nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 52.
43.5. Negli .3 e 33.1 per "partecipanti al capitale" si intendono le Banche centrali degli Stati membri senza deroga.
43.6. Negli .3 e 30.2 per "capitale sottoscritto" si intende capitale della BCE sottoscritto dalle Banche centrali degli Stati membri senza deroga.
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