Art. 42 · Legislazione complementare
ProtocolloCapo VIII

Art. 42

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Legislazione complementare

In vigore dal 25 nov 1992
Legislazione complementare Conformemente all'articolo 106, paragrafo 6 del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli .4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-42