Art. 39 · Poteri di firma
ProtocolloCapo VII

Art. 39

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Poteri di firma

In vigore dal 25 nov 1992
Poteri di firma La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo Presidente o due membri del Comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal Presidente a firmare per conto della BCE.
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