Protocollo›Capo VII
Art. 36
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In vigore dal 25 nov 1992
Personale
36.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabilite nelle condizioni di impiego.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-36