Protocollo›Capo VII
Art. 35
85 / 99Controllo giudiziario e materie connesse
In vigore dal 25 nov 1992
Controllo giudiziario e materie connesse
35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad un esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato.
35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia.
35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del presente trattato. Le Banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
35.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.
35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal Consiglio direttivo.
35.6. La Corte di giustizia ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una Banca centrale nazionale di obblighi derivanti dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una Banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla Banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la Banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia.
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