Protocollo›Capo VI
Art. 30
80 / 99Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta
In vigore dal 25 nov 1992
Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta
30.1. Fatto salvo il disposto dell', alla BCE vengono conferite da parte delle Banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50.000 milioni di ECU. Il Consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.
30.2. I contributi di ogni Banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto dalla BCE.
30.3. Ogni Banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il Consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.
30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'.1. possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'.2., entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'.
30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvede alla messa in comune di tali attività.
30.6. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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