Protocollo›Capo VI
Art. 28
78 / 99Capitale della BCE
In vigore dal 25 nov 1992
Capitale della BCE
28.1. Il capitale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è di 5.000 milioni di ECU. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal Consiglio direttivo che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articoloo 42.
28.2. Le Banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'.
28.3. Il Consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.
28.4. Fatto salvo l'.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle Banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.
28.5. Qualora lo schema di cui all' venga modificato, le Banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il Consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.
Storico versioni
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