Protocollo›Capo VI
Art. 26
76 / 99Conti finanziari
In vigore dal 25 nov 1992
Conti finanziari
26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle Banche centrali nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.
26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal Comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal Consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal Consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.
26.3. Per i fini operativi e di analisi, il Comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle Banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.
26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle Banche centrali nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-26