Art. 25 · Vigilanza prudenziale
ProtocolloCapo V

Art. 25

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Vigilanza prudenziale

In vigore dal 25 nov 1992
Vigilanza prudenziale 25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario. 25.2. Conformemente alle decisioni del consiglio ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6 del trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.
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