Art. 24 · Altre operazioni
ProtocolloCapo IV

Art. 24

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Altre operazioni

In vigore dal 25 nov 1992
Altre operazioni In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le Banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-24