Protocollo›Capo IV
Art. 24
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In vigore dal 25 nov 1992
Altre operazioni
In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le Banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-24