Protocollo›Capo IX
Art. 23
62 / 99Liquidazione dell'IME
In vigore dal 25 nov 1992
Liquidazione dell'IME
23.1. Conformemente all'articolo 109 L del trattato, l'IME è messo in liquidazione al momento dell'istituzione della BCE. Tutte le attività e passività dell'IME sono automaticamente trasferite alla BCE e quest'ultima liquida l'IME conformemente alle disposizioni del presente articolo. La liquidazione deve essere portata a termine per l'inizio della terza fase.
23.2. Il meccanismo per la creazione di ECU a fronte di oro e dollari statunitensi, di cui all' dell'accordo SME, sarà liquidato entro il primo giorno della terza fase dell'Unione economica e monetaria conformemente alle disposizioni dell' di detto accordo.
23.3. Tutte le attività e le passività derivanti dal meccanismo di finanziamento a brevissimo termine e dal meccanismo di sostegno monetario a breve termine, come previsto agli accordi di cui all'.1, sono regolate entro il primo giorno della terza fase.
23.4. Tutte le restanti attività dell'IME saranno cedute e le
passività restanti dall'IME saranno regolate.
23.5. I ricavi della liquidazione, di cui all'.4, saranno distribuiti alle Banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'.2.
23.6. Il Consiglio dell'IME può adottare le misure necessarie per l'applicazione degli .4 e 23.5.
23.7. Al momento dell'istituzione della BCE, il Presidente dell'IME lascia l'incarico.
Storico versioni
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