Art. 18 · Organico
ProtocolloCapo IX

Art. 18

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Organico

In vigore dal 25 nov 1992
Organico 18.1. Il Consiglio dell'IME stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti dell'IME. 18.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie tra l'IME e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni specificate nelle condizioni di impiego.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-18