Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.
Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992. 102 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
titolo I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. A TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA Art. B ARTICOLO B L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: - promuovere un progresso economico Art. C ARTICOLO C L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la Art. D ARTICOLO D Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne de Art. E ARTICOLO E Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia ese Art. F ARTICOLO F 1. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi titolo II DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITA' EUROPEA
Art. G ARTICOLO G Il trattato che istituisce la Comunità economica europea è modificato conformem titolo III DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
Art. H ARTICOLO H Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è mod titolo IV DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
Art. I ARTICOLO I Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è modificat titolo V DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Art. J ARTICOLO J È istituita una politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dalle segue Art. J.1 ARTICOLO J.1. 1. L'Unione e i suoi Stati membri stabiliscono ed attuano una politica ester Art. J.2 ARTICOLO J.2 1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e si concertano in sede di Co Art. J.3 ARTICOLO J.3 La procedura per adottare un'azione comune nei settori che rientrano nella po Art. J.4 ARTICOLO J.4 1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni rela Art. J.5 ARTICOLO J.5 1. La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella poli Art. J.6 ARTICOLO J.6 Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell Art. J.7 ARTICOLO J.7 La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle s Art. J.8 ARTICOLO J.8 1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali dell Art. J.9 ARTICOLO J.9 La Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica es Art. J.10 ARTICOLO J.10 All'atto di un'eventuale revisione delle disposizioni relative alla sicurezz Art. J.11 ARTICOLO J.11 1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138 da 139 a 142, 146, 147, da titolo VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI
Art. K ARTICOLO K La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni è disciplina Art. K.1 ARTICOLO K.1 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della Art. K.2 ARTICOLO K.2 1) I settori contemplati dall'articolo K.1 vengono trattati nel rispetto dell Art. K.3 ARTICOLO K.3 1) Nei settori di cui all'articolo K.1, gli Stati membri si informano e si co Art. K.4 ARTICOLO K.4 1. È istituito un Comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, Art. K.5 ARTICOLO K.5 Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazi Art. K.6 ARTICOLO k.6 La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo d Art. K.7 ARTICOLO K.7 Le disposizioni del presente Titolo non ostano all'instaurazione o allo svilu Art. K8 ARTICOLO K.8 1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da Art. K.9 ARTICOLO K.9 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. L ARTICOLO L Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato c Art. M ARTICOLO M Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comuni Art. N ARTICOLO N 1. Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Art. O ARTICOLO O Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmett Art. P ARTICOLO P 1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce Art. Q ARTICOLO Q Il presente trattato è concluso per una durata illimitata. Art. R ARTICOLO R 1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemen Art. S ARTICOLO S Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, gr Protocollo
capo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC
Art. 1 PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 109 J DEL TRATTATO CHE ISTITUISC Art. 2 ARTICOLO 2 Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 1 Art. 3 ARTICOLO 3 Il criterio relativo alla partecipazione al Meccanismo di cambio del Sistema mo Art. 4 ARTICOLO 4 Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo Art. 5 ARTICOLO 5 I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forn Art. 6 ARTICOLO 6 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa Art. 7 Altri compiti Art. 8 Indipendenza Art. 9 Amministrazione Art. 10 Riunioni del Consiglio dell'IME e procedure di voto Art. 11 Cooperazione interistituzionale e obblighi di rendiconto Art. 12 Moneta di denominazione Art. 13 Sede Art. 14 Capacità giuridica Art. 15 Atti giuridici Art. 16 Risorse finanziarie Art. 17 Conti annuali e revisione dei conti Art. 18 Organico Art. 19 Controllo giudiziario e materie connesse Art. 20 Segreto professionale Art. 21 Privilegi e immunità Art. 22 Poteri di firma Art. 23 Liquidazione dell'IME Art. 43 Disposizioni generali Art. 44 Compiti transitori della BCE Art. 45 Consiglio generale della BCE Art. 46 Regolamento interno del Consiglio generale Art. 47 Responsabilità del Consiglio generale Art. 48 Disposizioni transitorie per il capitale della BCE Art. 49 Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE Art. 50 Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo Art. 51 Deroga all'articolo 32 Art. 52 Scambio di banconote in valute comunitarie Art. 53 Applicabilità delle disposizioni transitorie capo IV FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC
capo V VIGILANZA PRUDENZIALE
Art. 25 Vigilanza prudenziale capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC
Art. 26 Conti finanziari Art. 27 Revisione dei conti Art. 28 Capitale della BCE Art. 29 Schema di sottoscrizione di capitale Art. 30 Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta Art. 31 Attività di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali Art. 32 Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali Art. 33 Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE capo VII DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34 Atti giuridici Art. 35 Controllo giudiziario e materie connesse Art. 36 Personale Art. 37 Sede Art. 38 Segreto professionale Art. 39 Poteri di firma Art. 40 Privilegi e immunità capo VIII MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE
Art. 41 Procedura di modificazione semplificata Art. 42 Legislazione complementare Accordo
capo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC
Art. 1 ACCORDO SULLA POLITICA SOCIALE CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA AD ECC Art. 2 ARTICOLO 2 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 1, la Comunità sostiene e Art. 3 ARTICOLO 3 1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti soci Art. 4 ARTICOLO 4 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se quest Art. 5 ARTICOLO 5 Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 1 e fatte salve le altre disposizion Art. 6 ARTICOLO 6 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di Art. 7 ARTICOLO 7 La Commissione elabora una elazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360