Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 set 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 245, e 26 maggio 1992, n. 299, recanti misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 settembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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