Art. 19 · DECISIONE E CONSEGNA
Convenzione

Art. 19

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DECISIONE E CONSEGNA

In vigore dal 11 mar 1992
DECISIONE E CONSEGNA La Parte richiesta comunicherà immediatamente, per via diplomatica, alla Parte richiedente la decisione adottata sulla domanda di estradizione. Il rigetto della domanda, parziale o totale, deve essere motivato. Quando l'estradizione è concessa, le Parti concorderanno la data e il luogo della consegna, che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione di cui al 1 comma del presente articolo. Se la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona da estradare entro il predetto termine, la Parte richiesta la porrà in libertà e potrà successivamente rifiutarne l'estradizione per lo stesso reato. In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona da estradare la Parte interessata ne informerà l'altra Parte; le Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del precedente comma.
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