Art. 67 · Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE
Titolo II

Art. 67

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Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE

In vigore dal 6 mar 1992
1. La lettera a) del primo comma dell' della legge 6 giugno 1974, n. 298, già sostituita dall' del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è sostituita dalla seguente: "a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".
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