Art. 6 · Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari criteri di delega
Titolo II

Art. 6

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Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
(Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive; b) individuare gli strumenti e le modalità per la determinazione dell'ammontare delle kisorse ritenute sufficienti del diritto soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato; c) indicare le modalità per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno; d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria.
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