Titolo II
Art. 45
45 / 76Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;
b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;
c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;
d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;
e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;
f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;
g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;
h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990 n. 241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-45