Art. 44 · Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega
Titolo II

Art. 44

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Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni; b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte; c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.
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