Art. 35 · LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Art. 35

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

In vigore dal 11 mar 1992
(Relazione sullo stato di attuazione della legge) 1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge. 2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
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