Art. 29 · LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Art. 29

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

In vigore dal 11 mar 1992
(Agenti dipendenti degli enti locali) 1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. 2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall', anche fuori dall'orario di servizio. Nota all': - Per il titolo della legge n. 65/1986 si veda in nota all'.
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