Prot. n. 1›Titolo VIII
Art. V-qinquies
83 / 88In vigore dal 5 mar 1992
Articolo V quinquies
Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.
Storico versioni
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