Art. V-bis
Prot. n. 1Titolo VIII

Art. V-bis

80 / 88
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo V bis In materia di obbligazioni alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono le autorità amministrative danesi, islandesi e norvegesi. In materia civile e commerciale, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono l'"ulosotonhaltija/overexekuror" finlandese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pn-v-bis