Prot. n. 1›Titolo VIII
Art. I-bis
78 / 88In vigore dal 5 mar 1992
Articolo I bis
1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, che una decisione resa in un altro Stato contraente non viene riconosciuta nè eseguita in Svizzera se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la competenza del giudice che ha reso la decisione si fonda
unicamente sull', punto 1 della presente convenzione;
b) al momento della proposizione dell'azione il convenuto era
domiciliato in Svizzera; ai fini del presente articolo si
considera domiciliata in Svizzera una società o altra persona giuridica che abbia la sede statutaria e il centro effettivo degli affari in Svizzera;
c) il convenuto propone opposizione contro il riconoscimento o
l'esecuzione della decisione in Svizzera, purchè non abbia
rinunciato ad avvalersi della dichiarazione prevista dal presente paragrafo.
2. Questa riserva non si applica nella misura in cui al momento della richiesta di riconoscimento o di esecuzione è stata concessa una deroga all' della costituzione federale svizzera. Il Governo svizzero comunicherà tali deroghe agli Stati firmatari e agli Stati aderenti.
3. Questa riserva cessa di avere effetto il 31 dicembre 1999. Essa
può essere ritirata in qualsiasi momento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pn-i-bis