Protocollo n.2›Titolo VIII
Art. 3
87 / 88In vigore dal 5 mar 1992
1. È istituito un Comitato permanente per gli scopi del presente protocollo.
2. Il Comitato è composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato firmatario e aderente.
3. Le Comunità europee (Commissione, Corte di giustizia e
Segretariato generale del Consiglio) e l'Associazione europea di libero scambio possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pn-3