Art. 63
ConvenzioneTitolo VIII

Art. 63

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In vigore dal 5 mar 1992
Ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di adesione, dovrà fare le comunicazioni richieste per l'applicazione degli della presente convenzione ed apportare, se del caso, le precisazioni stabilite nel corso dei negoziati ai fini del protocollo n. 1.
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