Convenzione›Titolo VIII
Art. 62
66 / 88In vigore dal 5 mar 1992
1. Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore:
a) gli Stati contemplati dall', lettera b),
b) gli altri Stati che, dietro richiesta di uno Stato contraente rivolta allo Stato depositario, siano stati invitati ad aderire. Lo Stato depositario inviterà lo Stato interessato ad aderire soltanto se, dopo averli informati del contenuto delle comunicazioni che tale Stato intende fare conformemente all', avrà ottenuto il consenso unanime degli Stati firmatari e degli Stati contraenti menzionati all', lettere a) e b).
2. Se uno Stato aderente desidera apportare precisazioni ai fini del protocollo n. 1, saranno avviati negoziati a tale scopo. Una conferenza di negoziato sarà convocata dal Consiglio federale svizzero.
3. Per quanto concerne ogni Stato aderente la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento d'adesione.
4. Tuttavia, per quanto riguarda uno Stato aderente di cui al
paragrafo 1, lettera a) o b), la convenzione produce effetti soltanto nelle relazioni tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano formulato obiezioni su tale adesione entro il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Storico versioni
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