Convenzione›Titolo VII
Art. 54-ter
63 / 88In vigore dal 5 mar 1992
1. La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione da
parte degli Stati membri delle Comunità europee della convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di
adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, convenzioni e protocollo in appresso denominati "convenzione di Bruxelles".
Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:
a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente della
presente convenzione che non è membro delle Comunità europee ovvero qualora gli della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di tale Stato contraente;
b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli della presente convenzione, ove siano state
proposte azioni in uno Stato contraente che non è membro delle
Comunità europee e in uno Stato contraente che è membro delle Comunità europee;
c) in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non sia membro delle Comunità europee.
3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o
l'esecuzione possono essere rifiutati se la competenza sulla quale
si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla
presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione sono
richiesti contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente che non sia membro delle Comunità
europee, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della
decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.
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