Art. 50
ConvenzioneTitolo IV

Art. 50

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In vigore dal 5 mar 1992
Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto. L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine. Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.
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