Art. 46
ConvenzioneSez. 3

Art. 46

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In vigore dal 5 mar 1992
La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre: 1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità; 2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-46