Convenzione›Sez. 3
Art. 46
29 / 88In vigore dal 5 mar 1992
La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:
1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla
sua autenticità;
2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una
copia certificata conforme del documento comprovante che la
domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-46