Convenzione›Sez. 2
Art. 45
21 / 88In vigore dal 5 mar 1992
Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-45