Art. 38
ConvenzioneSez. 2

Art. 38

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In vigore dal 5 mar 1992
Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione ai sensi dell', primo comma può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del primo comma. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.
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