Convenzione›Sez. 1
Art. 27
48 / 88In vigore dal 5 mar 1992
Le decisioni non sono riconosciute:
1. se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2. se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato
notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese;
3. se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le
medesime parti nello Stato richiesto;
4. se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;
5. se la decisione è in contrasto con una decisione resa
precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorchè tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-27