Art. 15
ConvenzioneSez. 4

Art. 15

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In vigore dal 5 mar 1992
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione: 1. posteriore al sorgere della controversia o 2. che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3. che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, semprechè la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-15