Annesso 1
Art. VIII
17 / 23Lasciapassare
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo VIII - Lasciapassare
Sezione 26
I funzionari delle agenzie specializzate hanno diritto ad avvalersi di lasciapassare delle Nazioni Unite in conformità con intese amministrative da stipularsi tra il Segretario Generale delle Nazioni Unite e le autorità competenti delle agenzie specializzate, alle quali agenzie possono essere delegati poteri speciali per rilasciare LASCIAPASSARE. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà ciascun Stato parte alla presente Convenzione di ciascuna intesa amministrativa così stipulata.
Sezione 27
Gli Stati parti alla presente Convenzione riconosceranno ed accetteranno i LASCIAPASSARE delle Nazioni Unite rilasciati a funzionari delle agenzie specializzate come validi documenti di viaggio.
Sezione 28
Sarà dato seguito il più rapidamente possibile alle richieste di visti, qualora questi ultimi siano necessari, da parte di funzionari di agenzie specializzate titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite, se queste richieste sono accompagnate da un certificato che attesta che tali funzionari viaggiano per lavoro per conto di una agenzia specializzata. Inoltre, a tali persone saranno concesse agevolazioni per viaggiare rapidamente.
Sezione 29
Agevolazioni analoghe a quelle specificate nella sezione 28 saranno concesse ad esperti e ad altre persone che, pur non essendo titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite, sono in possesso di un attestato che certifica che viaggiano per lavoro per conto di una agenzia spcializzata.
Sezione 30
Ai Direttori esecutivi, agli assistenti direttori esecutivi, ai capi dipartimento e ad altri funzionari di rango non inferiore a quello di capo dipartimento delle agenzie specializzate, che viaggiano con lasciapassare delle Nazioni Unite per lavoro per conto di agenzie specializzate, saranno accordate agevolazioni di viaggio analoghe a quelle concesse ai funzionari di pari rango nelle missioni diplomatiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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