Art. VII · Telecomunicazioni
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Art. VII

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Telecomunicazioni

In vigore dal 5 mar 1992
ARTICOLO VII Telecomunicazioni Saranno istituite telecomunicazioni tra le tre unità del Centro, gli Stati Membri della Regione e le Istituzioni scientifiche in conformità con gli standards internazionali (Collegamento digitale per Servizi Integrati (ISDN) sui quali è basata la rete di comunicazione EURO (Vedere Annesso 2).
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