Accordo
Art. VII
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In vigore dal 5 mar 1992
ARTICOLO VII
Telecomunicazioni
Saranno istituite telecomunicazioni tra le tre unità del Centro, gli Stati Membri della Regione e le Istituzioni scientifiche in conformità con gli standards internazionali (Collegamento digitale per Servizi Integrati (ISDN) sui quali è basata la rete di comunicazione EURO (Vedere Annesso 2).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-vii