Accordo
Art. II
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In vigore dal 5 mar 1992
ARTICOLO II
Premesse
L'Italia fornirà un appropriato edificio costruito in base a stand- ards internazionali a distanza ravvicinata dall'Istituto Superiore di Sanità, Roma. Le segnalazioni e l'emblema dell'OMS saranno utilizzate in conformità con le segnalazioni cifrate ed i regolamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esso sarà interamente equipaggiato con mobilio ed accessori per un minimo di 20 unità di organico e sarà fornito di equipaggiamenti di ufficio comprese macchine per videoscrittura e strutture di computer interamente compatibili con quelle della OMS/EURO (vedere anche Articolo VII).
L'Italia sarà responsabile della manutenzione dell'edificio, del mobilio, degli equipaggiamenti e di tutte le strutture, della fornitura di materiale di cancelleria e di ufficio e si assumerà l'onere dei costi locali come servizi di pulizia, elettricità, forniture d'acqua e servizi di telecomunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-ii