Annesso 1
Art. I
10 / 23Definizioni e Finalità
In vigore dal 5 mar 1992
ANNESSO 1
CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELLE AGENZIE SPECIALIZZATE (a)
Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il 13 Febbraio 1946 una risoluzione che prevede l'unificazione il prima possibile dei privilegi e delle immunità usufruiti dalle
Nazioni Unite e dalle varie agenzie specializzate, e
Considerando che si sono svolte consultazioni tra le Nazioni Unite e le agenzie specializzate, tra le Nazioni Unite e le agenzie specializzate;
Di conseguenza, con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 nov. 1947, l'Assemblea Generale ha approvato la seguente Convenzione, la quale è sottoposta per accettazione alle Agenzie specializzate e ad ogni Membro delle Nazioni Unite, nonché, ai fini dell'adesione, ad ogni altro Stato membro di una o più delle agenzie specializzate.
Articolo I - Definizioni e Finalità
Sezione I
Nella presente Convenzione:
(i) Per "clausole standard" si intendono le disposizioni degli
Articoli da II a IX.
(ii) Per "Agenzie specializzate" si intendono:
(a) L'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
(b) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura;
(c) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le
scienze e la cultura;
(d) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale;
(e) Il Fondo Monetario Internazionale;
(F) La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;
(g) L'Organizzazione Mondiale della Sanità;
(h) L'Unione Postale Universale;
(i) L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni;
(j) Ogni altra agenzia collegata con le Nazioni Unite in
conformità con gli Articoli 57 e 63 dello Statuto.
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a) BASIC DOCUMENTS (Documenti di base). Ginevra, Organizzazione
Mondiale della Sanità. 37a edizione, pgg. 23-27
1) Adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanità il 17
luglio 1948 (Off. rec.: Wld: Hlth Org. 13-9.332)
(iii) Per "Convenzione" si intendono, in relazione ad ogni particolare agenzia specializzata, le clausole standard così come modificate dal testo finale (o riveduto) dell'Annesso trasmesso da tale Agenzia in conformità con le sezioni 36 e 38.
(iV) Ai fini dell'articolo III, per "beni ed averi" si intendono anche i beni ed i fondi amministrati da un'agenzia specializzata in applicazione delle sue funzioni costituzionali.
(v) Ai fini degli articoli V e VII, l'espressione "rappresentanti dei membri" intende includere tutti i rappresentanti, sostituti, consiglieri, esperti tecnici e segretari di delegazioni.
(vi) Nelle sezioni 13, 14, 15 e 25 per "riunioni convocate da un'agenzia specializzata" si intendono riunioni: della sua assemblea e del suo organo esecutivo (in qualsivoglia maniera designato), e di qualsiasi commissione prevista nella sua costituzione; di qualsiasi Conferenza internazionale da essa convocata; e di qualsiasi comitato di ognuno di questi enti.
(vii) Per "Direttore esecutivo" si intende il principale dirigente dell'Agenzia specializzata in questione, denominato "Direttore Generale" o in altra maniera.
Sezione 2
Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione nei confronti di una Agenzia specializzata alla quale la presente Convenzione è divenuta applicabile in conformità con la sezione, 37, accorderà a questa Agenzia o in connessione con essa, i privilegi e le immunità stabilite nelle clausole standards concernenti le condizioni qui specificate, fatta salva ogni modifica di tali clausole contenuta nelle disposizioni dell'annesso finale (o modificato) relativo a tale Agenzia e trasmesso in base alla sezione 36 o 38.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-i-2