Art. 1
Addendum

Art. 1

21 / 23
In vigore dal 5 mar 1992
ADDENDUM ALL'ACCORDO, FIRMATO A ROMA IL 14 GIUGNO 1990, SUL CENTRO EUROPEO PER L'AMBIENTE E LA SANITÀ Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa: Ritenuto necessario integrare l'accordo firmato a Roma il 14 Giugno 1990 per la creazione del Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanità: CONVENGONO Nell'applicazione delle esenzioni fiscali di cui all'art. VI, sez. 19 lett. b), della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite richiamata dall'art. VI dell'Accordo, il Governo Italiano si riserva di prendere in considerazione l'ammontare degli emolumenti corrisposti ai funzionari del Centro di cittadinanza italiana residenti in Italia e agli altri funzionari residenti permanenti in Italia ai fini dell'eventuale tassazione dei redditi da altre fonti situate in Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-1