Art. 27
Trattato

Art. 27

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In vigore dal 5 mar 1992
Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verrà di volta in volta tacitamente prorogato per altri cinque anni a meno che una delle Parti Contraenti non esprima all'altra Parte il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Roma il 18 novembre 1990 in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi aventi uguale valore. Per la Repubblica Italiana Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Parte di provvedimento in formato grafico
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