Art. 24
Trattato

Art. 24

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In vigore dal 5 mar 1992
L'Italia e l'URSS si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte. Esse concordano altresì che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte contraente.
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