Art. 22
Trattato

Art. 22

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In vigore dal 5 mar 1992
L'Italia e l'URSS ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti. Esse in particolare cureranno il costante perfezionamento dello scambio di informazioni operative e di esperienze delle rispettive Autorità competenti sulle cause ed i rimedi di tali fenomeni, anche cooperando nelle organizzazioni multilaterali appropriate. Le due Parti confermano uguale impegno a cooperare nella lotta al terrorismo e alla pirateria aerea, intensificando le consultazioni su tale fenomeno e la collaborazione nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali appropriate.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196#art-t-22