Art. 20
Trattato

Art. 20

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In vigore dal 5 mar 1992
Le Parti intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile il regime dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte a scopi di lavoro, culturali, turistici e privati. Esse si impegnano ad assicurare le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche, consolari e di altre rappresentanze ufficiali dell'altra Parte.
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